Il Regolamento 517/14 abroga il precedente 842/06, imponendo nuovi limiti in materia di utilizzo di gas refrigeranti, sia per quanto riguarda la dotazione in nuove apparecchiature immesse sul mercato, sia per quanto concerne l'impiego in caso di riparazioni.
L’obiettivo principale della normativa è quello di proteggere l’ambiente mediante la riduzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra (di seguito F-Gas). Ed è una conseguenza della famosissima Conferenza sul clima tenutasi a Kyoto nel 1997, alla quale parteciparono più di 180 paesi.
La prevenzione delle emissioni di gas fluorurato è considerata una priorità, per questo sono state emanate regole e normative ad hoc in cui sono state indicate anche le modalità di prevenzione e controllo di tali emissioni.
Tra le principali novità, ci sono:
Il regolamento definisce una nuova unità di misura per quantificare il contenuto di gas di un'apparecchiatura. Si passa infatti dai tradizionali kg alle Tonnellate di CO2 equivalente.
La relazione tra la vecchia e la nuova unità è la seguente:
[vecchia] CO2e [t] = GWP [-] x quantità Fgas [kg]: 1000
[nuova] CO2e [t] = Tonnellate di CO2 equivalente misurato in tonnellate.
GWP [-] = acronimo di Global Warming Potential, esprime il potenziale di riscaldamento globale di 1 kg di gas rilasciato in atmosfera in quantità equivalente di anidride carbonica, poiché l'anidride carbonica è il gas serra di riferimento. Questo valore cambia a seconda del tipo di F-Gas considerato.
Fatta questa premessa, è possibile inquadrare con precisione le linee generali del regolamento FGAS:
Apparecchi contenenti gas fluorurato con progettazione ecocompatibile ai sensi della direttiva 2009/125/CE, in cui le emissioni di C02 dell’intero ciclo di vita del prodotto sono competitive rispetto a un prodotto con gas alternativo, con analoga progettazione ecocompatibile.
Per un massimo di 4 anni, su richiesta di uno Stato membro, in caso di alternative mancanti o costi sproporzionati