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Registro fgas e gestione impianto aria compressa: regolamento 517/14

Scritto da Kaeser | 03/04/19 8.26

Il Regolamento 517/14 abroga il precedente 842/06, imponendo nuovi limiti in materia di utilizzo di gas refrigeranti, sia per quanto riguarda la dotazione in nuove apparecchiature immesse sul mercato, sia per quanto concerne l'impiego in caso di riparazioni.

L’obiettivo principale della normativa è quello di proteggere l’ambiente mediante la riduzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra (di seguito F-Gas). Ed è una conseguenza della famosissima Conferenza sul clima tenutasi a Kyoto nel 1997, alla quale parteciparono più di 180 paesi.

La prevenzione delle emissioni di gas fluorurato è considerata una priorità,  per questo sono state emanate regole e normative ad hoc in cui sono state indicate anche le modalità di prevenzione e controllo di tali emissioni.

 

Novità del registro FGAS:

Tra le principali novità, ci sono:

 

  • Estensione dell'ambito di applicazione anche ad altre tipologie di apparecchiature ed attività.
  • Obbligo, dal 25 luglio 2019, di iscrizione al registro e comunicazione dati di vendita per imprese che forniscono gas fluorurati e apparecchiature pre-caricate non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati
  • Obbligo, dal 25 settembre 2019, di comunicazione degli interventi di installazione, controllo, manutenzione, riparazione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati.
  • Abrogazione (a decorrere dalle date sopra indicate) del registro d'impianto, del registro cartaceo dei rivenditori e dell’obbligo di comunicazione annuale

 

Il regolamento definisce una nuova unità di misura per quantificare il contenuto di gas di un'apparecchiatura. Si passa infatti dai tradizionali kg alle Tonnellate di CO2 equivalente.

La relazione tra la vecchia e la nuova unità è la seguente:

 

[vecchia] CO2e [t] = GWP [-] x quantità Fgas [kg]: 1000

 

[nuova] CO2e [t] = Tonnellate di CO2 equivalente misurato in tonnellate.

 

GWP [-] = acronimo di Global Warming Potential, esprime il potenziale di riscaldamento globale di 1 kg di gas rilasciato in atmosfera in quantità equivalente di anidride carbonica, poiché l'anidride carbonica è il gas serra di riferimento. Questo valore cambia a seconda del tipo di F-Gas considerato.

 

 

Linee generali del regolamento FGAS:

Fatta questa premessa, è possibile inquadrare con precisione le linee generali del regolamento FGAS:

 

  • Controllo di produzione, importazione e commercializzazione dei prodotti sulla base delle quantità GWP equivalenti, con riduzione delle quote a partire dal 2015, fino a un livello minimo del 21% previsto per il 2030.
  • Divieto di utilizzo di F‐Gas con valori di GWP particolarmente elevati, per impianti nuovi e per particolari applicazioni.
  • Divieto di utilizzo di F‐Gas con un valore di GWP> 2500 in manutenzione (ad eccezione degli impianti a bassa carica di gas).

 

Immissione in commercio e controllo dell’uso: riduzione di HFC e restrizioni

 

Eccezioni del registro FGAS:

Apparecchi contenenti gas fluorurato con progettazione ecocompatibile ai sensi della direttiva 2009/125/CE, in cui le emissioni di C02 dell’intero ciclo  di vita del prodotto  sono competitive  rispetto  a  un  prodotto con  gas  alternativo, con analoga progettazione ecocompatibile.

 

Deroghe del registro FGAS

Per un massimo di 4 anni, su richiesta di uno Stato membro, in caso di alternative mancanti o costi sproporzionati