Il rispetto ambientale è un tema sempre più sentito a livello globale. Le aziende si stanno adeguando alle esigenze richieste dagli organismi nazionali e sovranazionali, anche per quanto riguarda gli impianti di aria compressa.
Di seguono vengono affrontati gli aspetti più importanti relativamente al trattamento degli F-Gas (o Gas fluorurati) in base alle ultime normative del settore.
Parliamo in primo luogo del Regolamento UE 517/2014 che viene recepito in Italia con il DPR 146/2018.
Congiuntamente alla normativa è stata istituita una Banca Dati Nazionale con l'obiettivo di tracciare le attività rilevanti sulla gestione dei gas e delle apparecchiature contenenti gas.
La Banca Dati è di competenza diretta del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare.
F-Gas normativa: obiettivi
L'obiettivo principale della normativa è quello di raggiungere una forte riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e prevenire in tal modo effetti indesiderati sul clima. Per questo le istituzioni europee hanno ritenuto fondamentale applicare le misure di contenimento vigenti.
È perciò utile monitorare efficacemente, con dati coerenti e di elevata qualità, le emissioni di gas fluorurati a effetto serra per verificare i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni oltre a valutare l'impatto dei regolamenti.
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Per chi è utile la Banca Dati sugli F-Gas?
La Banca Dati Nazionale sui gas fluorurati è di utilità per diverse categorie di pubblico, in particolare:
Relativamente alle funzionalità della Banca Dati gas fluorurati per:
consigliamo di consultare la pagina dedicata all'interno del sito del Ministero dell'Ambiente.
Vediamo di capire meglio chi sono gli operatori interessati dalla normativa.
Innanzitutto, il proprietario o altra persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature.
A tal fine una persona fisica o giuridica esercita un effettivo controllo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:
1) libero accesso all’apparecchiatura, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l’accesso a terzi;
2) controllo sul funzionamento e la gestione ordinari;
3) il potere, anche finanziario, di decidere in merito a modifiche tecniche, alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura, e all’esecuzione di controlli o riparazioni.
Obblighi degli operatori
In base al D.P.R. 146/2018 l'obbligo di tenuta dei registri delle apparecchiature contenenti Gas Fluorurati è assolto mediante la consultazione dei dati comunicati dalle imprese certificate alla Banca Dati F-Gas.
Gli operatori proprietari delle apparecchiature (o le persone che esercitano un controllo effettivo su di esse) accedono alle informazioni comunicate, relative alle proprie apparecchiature attraverso l'area riservata della Banca Dati F-Gas.
In sintesi, l'operatore accede in autonomia alle proprie informazioni, attraverso uno snellimento della documentazione e delle procedure.
Sul sito del Ministero dell'Ambiente è presente un'area riservata per la comunicazione delle vendite di gas fluorurati.