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La normativa F-Gas e le azioni contro l'inquinamento. Parte II

Scritto da Kaeser | 21/05/20 12.28

Il rispetto ambientale è un tema sempre più sentito a livello globale.

Le aziende si stanno adeguando alle esigenze richieste dagli organismi nazionali e sovranazionali, anche per quanto riguarda gli impianti di aria compressa.

Di seguono riprendiamo la tematica riguardante gli aspetti più importanti relativamente al trattamento degli F-Gas (o Gas fluorurati) in base alle ultime normative del settore.

Proseguiamo l'analisi e l'approfondimento iniziato nell'articolo: "F-Gas: normativa aria compressa e azioni contro l'inquinamento"

Eravamo rimasti al discorso relativo agli obblighi per gli operatori.

In base al D.P.R. 146/2018 l'obbligo di tenuta dei registri delle apparecchiature contenenti Gas Fluorurati è assolto mediante la consultazione dei dati comunicati dalle imprese certificate alla Banca Dati F-Gas.

Gli operatori proprietari delle apparecchiature (o le persone che esercitano un controllo effettivo su di esse) accedono alle informazioni comunicate, relative alle proprie apparecchiature attraverso l'area riservata della Banca Dati F-Gas.

In sintesi, l'operatore accede in autonomia alle proprie informazioni, attraverso uno snellimento della documentazione e delle procedure.

 

 

 

Chi accede alla pagina per le comunicazioni

Ad accedere all'area delle comunicazioni della Banca Dati sono le imprese che forniscono:

  • Gas fluorurati a effetto serra ai fini dell’esercizio dell’installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas per cui è richiesto un certificato o un attestato, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza.

  • Agli utilizzatori finali, apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra.



L’accesso viene effettuato mediante:

  1. Dispositivo con firma digitale dotata di certificato di autenticazione o con SPID intestati alla persona che, da Registro imprese, risulta rappresentante dell’impresa.

  2. Credenziali rilasciate ai responsabili vendita individuati con apposita pratica in sede di iscrizione.

 

 

Finalità

A partire dal 25 luglio 2019 l'accesso a quest'area è necessario per comunicare, al momento della vendita:

  1. Le informazioni relative alle quantità e alla tipologia di gas fluorurati a effetto serra vendute, i numeri dei certificati delle imprese acquirenti o, laddove le imprese non siano soggette ad obbligo di certificazione, i numeri dei certificati o degli attestati delle persone fisiche.

  2. Le informazioni relative alla tipologia di apparecchiatura non ermeticamente sigillate contenente gas fluorurati a effetto serra venduta, al numero e alla data della fattura o dello scontrino di vendita.

 

 

 

Area riservata alla comunicazione degli interventi

 

Sul sito del Ministero è inoltre presente un'Area riservata alla comunicazione degli interventi di installazione, controllo delle perdite, riparazione o smantellamento svolti su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e

celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di protezione antincendio e commutatori elettrici.

All’atto di ogni singola registrazione, il sistema presente all'interno dell'area riservata:

 

  • Assegna un codice unico alla macchina su cui è stato fatto l’intervento;
  • Invia una mail al contatto indicato dall’operatore, con gli estremi dell’intervento;

 

L’operatore ha quindi a propria disposizione l’archivio degli interventi in forma digitale.

Sulla pagina dedicata è possibile consultare le specifiche riguardanti gli interventi che devono essere comunicati, per quanto riguarda:

  • Installazione
  • Manutenzione e assistenza
  • Riparazione
  • Smantellamento
  • Controllo delle perdite

 

Gli interventi da registrare

Quali interventi sono quindi da registrare?

  • Qualsiasi intervento preveda l’uso di gas frigo o operazione diretta sul circuito frigo, a prescindere dal contenuto di gas
  • I controlli periodici delle fughe, ove previsto.

Chi è responsabile degli interventi e chi può eseguirli?

Responsabile è l’operatore che deve affidarsi a personale e imprese certificate.

Il mancato rispetto delle direttive di legge è normato in un regime sanzionatorio molto severo che prevede sanzioni amministrative per aziende e persone che operano senza le necessarie certificazioni.

 

Aziende leader del settore, come Kaeser, sono certificate unitamente al proprio personale per prestare questi tipi di servizi.

 

 

Le verifiche periodiche

 

L’obbligo e la periodicità delle verifiche periodiche dipendono dal contenuto di CO2 equivalente.

In linea di principio:

  • CO2 equivalente < 5 ton/anno: nessuna azione
  • 5 ton/anno < CO2 equivalente < 50 ton/anno: Controllo annuale
  • CO2 equivalente > 50 ton/anno: Controllo ogni 6 mesi

 

Per fornire un esempio utile: tutti gli essiccatori frigo Kaeser hanno contenuto di gas frigo in termini di CO2 equivalente inferiore a 5 ton/anno.