Il rispetto ambientale è un tema sempre più sentito a livello globale.
Le aziende si stanno adeguando alle esigenze richieste dagli organismi nazionali e sovranazionali, anche per quanto riguarda gli impianti di aria compressa.
Di seguono riprendiamo la tematica riguardante gli aspetti più importanti relativamente al trattamento degli F-Gas (o Gas fluorurati) in base alle ultime normative del settore.
Proseguiamo l'analisi e l'approfondimento iniziato nell'articolo: "F-Gas: normativa aria compressa e azioni contro l'inquinamento"
Eravamo rimasti al discorso relativo agli obblighi per gli operatori.
In base al D.P.R. 146/2018 l'obbligo di tenuta dei registri delle apparecchiature contenenti Gas Fluorurati è assolto mediante la consultazione dei dati comunicati dalle imprese certificate alla Banca Dati F-Gas.
Gli operatori proprietari delle apparecchiature (o le persone che esercitano un controllo effettivo su di esse) accedono alle informazioni comunicate, relative alle proprie apparecchiature attraverso l'area riservata della Banca Dati F-Gas.
In sintesi, l'operatore accede in autonomia alle proprie informazioni, attraverso uno snellimento della documentazione e delle procedure.
Ad accedere all'area delle comunicazioni della Banca Dati sono le imprese che forniscono:
Gas fluorurati a effetto serra ai fini dell’esercizio dell’installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas per cui è richiesto un certificato o un attestato, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza.
Agli utilizzatori finali, apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra.
L’accesso viene effettuato mediante:
A partire dal 25 luglio 2019 l'accesso a quest'area è necessario per comunicare, al momento della vendita:
Sul sito del Ministero è inoltre presente un'Area riservata alla comunicazione degli interventi di installazione, controllo delle perdite, riparazione o smantellamento svolti su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e
celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di protezione antincendio e commutatori elettrici.
All’atto di ogni singola registrazione, il sistema presente all'interno dell'area riservata:
L’operatore ha quindi a propria disposizione l’archivio degli interventi in forma digitale.
Sulla pagina dedicata è possibile consultare le specifiche riguardanti gli interventi che devono essere comunicati, per quanto riguarda:
Gli interventi da registrare
Quali interventi sono quindi da registrare?
Chi è responsabile degli interventi e chi può eseguirli?
Responsabile è l’operatore che deve affidarsi a personale e imprese certificate.
Il mancato rispetto delle direttive di legge è normato in un regime sanzionatorio molto severo che prevede sanzioni amministrative per aziende e persone che operano senza le necessarie certificazioni.
Aziende leader del settore, come Kaeser, sono certificate unitamente al proprio personale per prestare questi tipi di servizi.
L’obbligo e la periodicità delle verifiche periodiche dipendono dal contenuto di CO2 equivalente.
In linea di principio:
Per fornire un esempio utile: tutti gli essiccatori frigo Kaeser hanno contenuto di gas frigo in termini di CO2 equivalente inferiore a 5 ton/anno.