In termini ambientali l'attuazione del regolamento UE 517/2014 sui gas fluorurati ha comportato significative novità per i produttori, i tecnici del servizio di assistenza e gli utilizzatori finali.
Occorre essere consapevoli dei cambiamenti normativi in modo da programmare gli investimenti di lungo termine con decisioni oculate e corrette.
Nello specifico dal 2020 non saranno più ammessi gas con un valore di GWP superiore a 2500 per tutti i nuovi impianti e per la manutenzione degli impianti esistenti con carica refrigerante > 40 Ton di CO₂ equivalente.
Le informazioni sulle quali focalizzarsi:
Occorre tornare al 2019 quando si è registrata un’importante novità in tema di gas fluorurati a effetto serra, i cosiddetti F-Gas, attraverso l'entrata in vigore del nuovo Regolamento adottato attraverso il Decreto del 16 novembre 2018, n. 146, che dà esecuzione al regolamento comunitario precedentemente citato.
Di recente, nello specifico da gennaio 2019, in pratica, esiste nuovo riferimento normativo nazionale per gli F-Gas, che sostituisce e abroga il precedente DPR n. 43 del 2012.
Approfondimento: "F-Gas: normativa aria compressa e azioni contro l'inquinamento"
Sul portale F-Gas, creato dal Ministero dell’Ambiente, ci si può documentare in merito all’ampliamento dell’ambito di applicazione, con riferimento alle apparecchiature e alle attività per le quali è richiesta l’iscrizione, a seguito dell’attuazione dei nuovi regolamenti di esecuzione 2067/2015/CE e 2066/2015/CE.
Questi atti si rifanno, rispettivamente, alla refrigerazione e ai commutatori, con il contestuale ampliamento dell’ambito di applicazione in riferimento ai soggetti tenuti all’iscrizione e alla certificazione (art. 7,8 e 9) nonché a quelli tenuti solo all’iscrizione (art. 10).
Il regolamento disciplina le attività di verifica dell’accuratezza della documentazione e della dichiarazione di conformità delle apparecchiature (art. 14), ma anche l’accuratezza dei dati relativi all’immissione in commercio di idrofluorocarburi (art. 19) in modo tale che queste attività siano svolte da organismi di controllo indipendenti in possesso dell’accreditamento.
Va inoltre tenuto in considerazione che Il 2/1/2020 è stato pubblicato il Decreto Legislativo riguardante la normativa F gas che prevede di regolare la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi relativi al Regolamento (UE) n.517/2014, e di quelli riguardanti la Commissione europea.
Le imprese certificate o, se imprese non soggette all'obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate che violino l'obbligo di inserire nella Banca Dati i dati necessari entro trenta giorni dalla data dell’intervento vengono multate con una sanzione amministrativa.
Le sanzioni cciaa vanno da 1.000,00 euro a 15.000,00 euro, qualora non venisse fatta denuncia del fgas.
Approfondimento: "Le comunicazioni alla Banca Dati F-Gas"
Il Phase-Down consiste in una riduzione graduale dei gas fluorurati ad effetto serra immessi sul mercato con l'obiettivo di ridurne il consumo.
Per attuare la riduzione graduale, l'UE assegna la corrispondente quota annuale di ciascun produttore o importatore di refrigerante come contingente individuale.
Questa quota è espressa in CO₂ equivalente (GWP x massa). La base di riferimento è rappresentata dall'anno 2015 (il valore medio dal 2009 al 2015) al 100%. Entro il 2030 l'UE ridurrà gradualmente la quota al 21%.
Se i produttori o gli importatori intendono far circolare nell'UE una massa uguale o superiore, devono:
Approfondimento: "F-gas: normativa su come adeguare l'essiccatore a ciclo frigorifero"
Effetti sui refrigeranti con GWP elevato:
Vuoi avere un confronto con un Esperto o capire come adeguare la tua Azienda? Siamo a tua disposizione!