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Decreto Legislativo 102 del 2014: diagnosi energetica industriale

Scritto da Kaeser | 23/04/20 9.05

Riteniamo utile fornire i principali chiarimenti possibili sulla diagnosi energetica.

Iniziamo con il dire che si tratta di una procedura applicabile a qualsiasi tipo di edificio e serve a individuare gli interventi migliorativi in termini impiantistici - tra cui quelli da effettuare in relazione agli impianti di aria compressa - oltre che di isolamento, con riferimento alla riduzione dei consumi.

Da ciò consegue un processo di manutenzione e ottimizzazione, partendo dal rapporto costi-benefici, in modo da permettere ai soggetti coinvolti di scegliere gli interventi economicamente più vantaggiosi.

 

 

Il Decreto Legislativo 102 del 2014

 

La diagnosi energetica nei contesti industriali attiene agli audit energetici, ovvero agli strumenti di monitoraggio dei consumi, avviati, come primi nel mondo, dagli Stati Uniti nel 1973, in concomitanza con la prima crisi petrolifera.

In Italia la materia è stata regolarizzata solo nel 2014 attraverso il Decreto Legislativo 102/2014, contenente le norme che sanciscono l’obbligo per determinati soggetti di effettuare la diagnosi energetica industriale.

All'interno della normativa sono contenute le linee guida da seguire. Sono state predisposte dall’Unità Tecnica per l’Efficienza Energetica dell’ENEA (l’agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile).

 

 

 

 

Diagnosi energetica e obblighi per piccole e grandi imprese

 

Per quanto riguarda, nello specifico le imprese, l’articolo 8 del DL 12/2014 prevede un obbligo di diagnosi energetica da effettuare ogni 4 anni.

La norma contempla dei distinguo, in relazione alla dimensione delle aziende, attraverso questa suddivisione:

  • Grandi imprese: quelle imprese che occupano più di 250 dipendenti indipendentemente dal fatturato, oppure che hanno un fatturato che supera i 50 milioni di euro e un totale relativo al bilancio annuale superiore ai 43 milioni di euro;

  • Imprese energivore: vale a dire Piccole e Medie Imprese caratterizzate da un forte consumo di energia.

Per le imprese che sono contemporaneamente grandi imprese e imprese energivore, ai fini di compilazione dei documenti della diagnosi energetica, secondo quanto chiarito dal MISE e dall'ENEA, sono da considerarsi a tutti gli effetti grandi imprese.

Per le imprese straniere collegate ad aziende italiane, sempre in relazione alla diagnosi e all'obbligo di eseguire la verifica periodica, va considerato solo il sito industriale presente sul territorio italiano.

 

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Chi si occupa delle diagnosi energetiche e con quali scadenze

 

Approfondendo la questione occorre chiarire chi può occuparsi di effettuare la diagnosi energetica obbligatoria per le imprese.

Si tratta unicamente di soggetti autorizzati e certificati da organismi accreditati, nel rispetto delle scadenze stabilite dal decreto legislativo.

Più precisamente entro il 5 dicembre le grandi imprese e le imprese energivore sono obbligate a far eseguire la diagnosi energetica ogni 4 anni e, successivamente, devono trasmettere il relativo documento all'ENEA.

 

 

I costi della diagnosi energetica industriale

 

Stabilire anticipatamente i costi di una diagnosi energetica, senza conoscere le caratteristiche di un immobile industriale, non è possibile.

Le varianti riguardano:


  • l'ubicazione del contesto fisico produttivo,
  • il fatto che sia o meno un multi-sito,
  • le dimensioni del fabbricato o dei fabbricati,
  • il numero di interventi effettuati,
  • la destinazione d'uso,
  • altre specifiche tecniche.

 

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Le sanzioni in caso di omissioni

 

Le e imprese che sono tenute a effettuare obbligatoriamente la diagnosi energetica e che non vi provvedono, oppure non inviano la relativa documentazione all'ENEA entro le scadenze di legge, sono passibili di sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dall’articolo 16, comma 1 del decreto 102/2014.

Più precisamente la sanzione per omessa diagnosi è compresa tra 4.000 a 40.000 euro con importo dimezzato nei casi in cui la diagnosi non è conforme alle prescrizioni normative.

Inoltre, la sanzione non elimina l'obbligo di effettuazione della diagnosi che va in ogni caso comunicata all’ENEA.