Gli impianti di aria compressa, al fine di funzionare sempre al meglio, sono soggetti a verifiche sancite da diverse norme di legge.
Si tratta di un sistema normativo teso a garantire le migliori condizioni di utilizzo, tutelando le performance dell'impresa, oltre che la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti.
Le normative di riferimento
Di seguito vengono elencate le principali normative relative agli impianti ad aria compressa:
Manutenzione e sicurezza: la norma principale è il Dlgs 81/08 e successive modifiche Dlgs 106/09, con obbligo di manutenzione e controlli;
- Recipienti a pressione: Occorre prendere in considerazione il DM 329/04, attuativo del Dlgs 93/2000 che recepisce la 97/23/CE PED sulla messa in servizio e le successive verifiche;
- FGAS: Direttiva Europea 2014/517/UE, recepita in Italia con il DPR 146/2018. Le direttive fanno riferimento all'uso di apparecchiature contenti gas frigo ad effetto serra, con obblighi per operatori e imprese.
- Scarico delle condense – Il divieto di scarico diretto nella rete fognaria è regolato dal DL 3 Aprile 2006 N° 152;
- Qualità dell'aria compressa: NORMA ISO 8573.
Focus sul DLGS 81/08
La regolare manutenzione di attrezzature e impianti di aria compressa, con annessa tutela della salute e della sicurezza, è prevista in particolare dall'art. 15 del dell’Dlgs 81/08.
Si tratta di una disposizione importante per garantire il mantenimento dei requisiti di sicurezza come obbligo per il datore di lavoro.
Quest'ultimo ha quindi il dovere di tenere sotto osservazione le attrezzature mediante più azioni, tra cui:
- Verifica iniziale dell'impianto;
- Controllo che l’esecuzione della manutenzione sia conforme ai manuali d’uso e in generale alle indicazioni del fornitore delle macchine;
- Controllo della corretta installazione
- Controllo da effettuare dopo ogni montaggio.
I punti più importanti sono:
- articolo 15 sulla regolare manutenzione dell'ambiente e delle attrezzature;
- articolo 71 per l'idonea manutenzione finalizzata a garantire nel tempo la permanenza dei requisisti di sicurezza, interventi e controlli periodici, soggetti preposti al controllo, come devono essere documentati i risultati dei controlli, verifiche periodiche.
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Sanzioni
Le sanzioni riguardo a verifiche e controlli, originalmente previste dal Dlgs 81/08, sono state modificate dal Dlgs 106/09.
Queste violazioni sono di carattere penale, prevedendo arresto e ammenda.
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Normative riguardanti i controlli alla sala compressori
La normativa di riferimento, nel caso dei controlli alla sala compressori, è quella derivante dal DM 329/04.
I recipienti in pressione, serbatoi e recipienti semplici, sono soggetti al decreto DM 329/2004, attuativo del DL 93 del 25.02.2000 che, a sua volta, recepisce la CE 97/23 PED.
Entrando nello specifico la normativa regola le attrezzature a pressione con pressione massima ammissibile superiore a 0,5 bar, quindi, salvo rare eccezioni, tutti i compressori e i serbatoi.
Il decreto prevede una denuncia di messa in servizio dei recipienti in pressione, relativamente a:
- Realizzazione di un impianto nuovo
- L'inserimento di nuovi componenti presso un impianto esistente
- Impianto traslocato da un posto a un altro
La dichiarazione di messa in servizio è a carico dell’utilizzatore dell’impianto, ed è da presentare all’ente competente (INAIL).
Occorrono una serie di documenti:
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (una dichiarazione in cui ci si assume la responsabilità di aver verificato che i lavori siano stati eseguiti in conformità alle specifiche dei costruttori)
- richiesta di verifica della messa in servizio (in pratica si chiede ad INAIL di fare un'ispezione sull’impianto)
- relazione tecnica con lo schema dell'impianto
Soggetti autorizzati alle verifiche
Il DM 329 sancisce le responsabilità dell’utente dell’impianto e menziona i “soggetti preposti” al controllo senza enunciare chiaramente chi siano
Inizialmente si pensava che gli utenti possessori di impianti in pressione nuovi o traslocati, avrebbero dovuto richiedere la messa in servizio ad ISPESL.
ISPESL (oggi assorbito da INAIL) è un ente tecnico preposto alla verifica della messa in servizio e AUSL è l’ente preposto alla verifica periodica dell’impianto, con prove a caldo, prove idrauliche, verifiche degli spessori.
Attraverso il più recente DM 11 aprile 2011 è stata stabilita una nuova disciplina per le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche: AUSL o INAIL potranno avvalersi di soggetti pubblici o privati che siano qualificati allo svolgimento delle verifiche, elencati direttamente sul portale INAIL.
Tali attività, dal 27/05/2019 devono obbligatoriamente essere svolte tramite l’applicativo INAIL denominato CIVA.
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