Nuova disciplina dei certificati bianchi o titoli di efficienza energetica TEE

titoli efficienza energetica

Con il Decreto Ministeriale dell’11 Gennaio 2017 si sono completamente riviste le modalità per la presentazione dei progetti al fine dell’ottenimento dei certificati bianchi o titoli di efficienza energetica TEE.

Titoli efficienza energetica: cosa sono

I Certificati Bianchi (CB), o Titoli di Efficienza Energetica (TEE) sono titoli negoziabili in grado di certificare i risparmi energetici a seguito dell'utilizzo finale dell'energia, attraverso la predisposizione di interventi finalizzati all'incremento dell'efficienza energetica.

Questo è un meccanismo di incentivazione che si basa su un regime obbligatorio di risparmio di energia primaria per i distributori di energia con una mole di oltre 50.000 clienti finali.

Gli obiettivi fissati, validi fino al 2020, sono relativi al risparmio che i distributori devono raggiungere attraverso la realizzazione di interventi di efficienza energetica.

Per quanto riguarda i soggetti ammessi, si conferma che possono presentare progetti i distributori, obbligati e non, le ESCO certificate UNI CEI 11352 e le organizzazioni con un EGE (Esperto Gestione Energia) certificato UNI CEI 11339 in organico o con sistema di gestione dell’energia ISO 50001.

 

 

Titoli efficienza energetica: le categorie di progetti presentabili

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I progetti di efficienza energetica ammissibili riguardano progetti che non sono ancora stati posti in essere. Questi, inoltre, devono essere in grado di generare risparmi ed efficienze energetiche maggiori, rispetto a quelli conseguibili dal sistema tecnologico assunto come punto di riferimento.

Sono previsti due tipologie di progetti: quelli a consuntivo e quelli standard (rispettivamente PC e PS).

Sui primi non ci sono grosse novità, a parte l’introduzione di criteri più stringenti per la valutazione della baseline dei consumi (con monitoraggio esteso a dodici mesi con campionamento giornaliero, salvo processi uniformi nel tempo).

La valutazione a consuntivo quantifica il risparmio energetico addizionale conseguito attraverso la realizzazione del progetto a consuntivo (PC) tramite una misurazione puntuale delle grandezze caratteristiche, sia nella configurazione ex ante sia in quella ex post.

I secondi sono completamente nuovi, e rappresentano sostanzialmente una sintesi fra i vecchi progetti standard e analitici. 

I nuovi progetti standard, che potranno essere presentati laddove non vi sia convenienza economica all’installazione di misuratori su tutti gli interventi, prevedono infatti la definizione di un campione rappresentativo da sottoporre a misura attraverso un apposito algoritmo di calcolo del risparmio energetico.

Questo metodo quantifica il risparmio energetico addizionale conseguito attraverso la realizzazione del progetto standardizzato (PS), rendicontato sulla base di un algoritmo di calcolo e della misura diretta di un idoneo campione rappresentativo dei parametri di funzionamento che caratterizzano il progetto sia nella configurazione ex ante sia in quella ex post.

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L’elenco dei progetti standard disponibili sarà pubblicato sul sito del GSE previa approvazione dello stesso attraverso decreto Ministeriale.

È inoltre importante sottolineare che, per essere ammissibili, i PS devono avere generato nel corso dei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio un quota di risparmio addizionale di almeno 5 TEP, mentre i PC di almeno 10 TEP.

 

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Per quanto riguarda la vita utile invece, il Decreto 2017 considera che essa varia tra 7 o 10 anni, mentre la normativa previgente fissava la vita utile dei diversi interventi tra i 5 o gli 8 anni.

Agli operatori è richiesta una quantità di dati e informazioni maggiore rispetto al passato, che fungerà presumibilmente da freno in un primo periodo, ma, nel contempo, quanto richiesto appare il normale corredo di un contratto di rendimento energetico (EPC) o comunque di un accordo ben strutturato fra cliente e fornitore, per cui potrà presumibilmente facilitare una maggiore qualificazione del mercato.

 

Le attività di verifica e controllo si svolgono mediante verifiche documentali definite da ispezioni e sopralluoghi, senza la necessità che vi sia un preavviso.

Il termine di conclusione dei procedimenti di controllo è fissato tendenzialmente in 180 giorni, salvo casi estremamente complessi.

 

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Le novità introdotte dal Decreto 2017 sui titoli di efficienza energetica

 

La maggiore novità dal punto di vista giuridico, introdotta dal Decreto 2017, riguarda l’introduzione di un c.d. “contratto tipo”.

Tale contratto ha la funzione di disciplinare, ai fini dell’erogazione dei titoli di efficienza energetica TEE, i rapporti tra il “Soggetto Proponente” (i.e. colui che è in possesso dei requisiti di ammissibilità e che presenta l’istanza per la richiesta di incentivo al GSE), il “Soggetto Titolare” (i.e. il soggetto che sostiene l’investimento per la realizzazione del progetto di efficienza energetica) ed il GSE.

Inoltre il Decreto 2017 stabilisce che i TEE sono in linea di principio riconosciuti dal GSE al Soggetto Titolare del progetto.

Tuttavia, nella sottoscrizione del contratto tipo con il GSE, le parti coinvolte possono espressamente avvalersi della facoltà che i CB possano essere “direttamente ed univocamente” riconosciuti in capo al Soggetto Proponente, ferma restando la corresponsabilità tra il Soggetto Titolare, che effettua l’investimento, ed il Soggetto Proponente, che presenta l’istanza di richiesta dei titoli di efficienza energetica.

In tale modo infatti il Soggetto Proponente ed il Soggetto Titolare sono responsabili in solido dell’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal Decreto 2017, secondo le modalità stabilite dal contratto tipo, che entrambi i soggetti sottoscrivono.

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In relazione alla procedura di valutazione è previsto che il GSE, avvalendosi del supporto di ENEA e RSE, nomini un responsabile di procedimento entro trenta giorni e comunichi gli esiti della valutazione entro 90 giorni (sia per proposte di progetto che per richieste di verifica e certificazione dei risparmi), cui possono aggiungersi fino a 60 giorni in caso di richiesta di integrazioni.

La cumulabilità per i progetti presentati viene ristretta ai soli incentivi non statali nei limiti previsti dalla normativa europea.

 

In conclusione, presentare progetti secondo il nuovo decreto sarà senza dubbio più complesso di quanto non lo sia stato nei primi anni di attuazione dello schema. La maggiore chiarezza delle procedure e delle regole, dovrebbero però consentire di proporre progetti con maggiore affidabilità e con un migliore livello qualitativo, utile a prescindere dall’accesso allo schema. Presumibilmente soffriranno gli interventi di piccola dimensione, per una parte dei quali saranno comunque disponibili detrazioni fiscali e conto termico.

 

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